30 settembre 2009
Più facile donare i beni pignorati?
L’articolo precedente si concludeva parlando di “sogno”, riguardo a chi intende proteggere il proprio patrimonio separandolo ma … non separandolo.
Ieri un quotidiano specializzato (Italia Oggi, p. 28) ha pubblicato un articolo dal titolo «Più facile donare i beni pignorati», che sembra quasi affermare la realizzabilità di tale sogno.
Di che si tratta?
L’articolo riporta la sintesi di una sentenza della Cassazione penale (28 settembre 2009, n. 38099) che ha escluso la configurabilità di una responsabilità penale ex art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) in capo al donante di beni immobili, nel caso in cui la trascrizione della donazione nei registri immobiliari preceda la trascrizione del pignoramento. Il vincolo di indisponibilità del bene che scaturisce dal pignoramento, afferma la Corte, produce i propri effetti non a seguito della notifica dell’atto ma solo a seguito della sua trascrizione nei registri immobiliari. Non è mio compito giudicare della correttezza dell’affermazione della Corte (invito i penalisti che ci leggono ad intervenire sul punto, che mi pare di interesse).
Ciò che mi preme segnalare è l’incipit dell’articolo, che crea nel lettore un’amara illusione: «Più facile per i genitori indebitati salvare il patrimonio di famiglia».
E’ evidente l’assoluta erroneità dell’affermazione, perchè altro è escludere che la donazione immobiliare, pur trascritta prima del pignoramento, costituisca reato ai sensi dell’art. 388 c.p., altro è affermare che detta donazione consenta di “salvare” i beni dai creditori.
Non pare dubbio, infatti, che il creditore pignorante potrà agire per ottenere la revocatoria di tale atto, pacificamente pregiudizievole nei suoi confronti.
I due piani (civilistico e penalistico) vanno quindi tenuti distinti.
Scritto il 24-5-2014 alle ore 13:15
Credo, come ritenuto da altri, che si dovrà verificare dal punto di vista oggettivo (caso per caso) se la condotta del debitore, nel sottrarre la cosa sottoposta a pignoramento, sia in grado di impedire o rendere maggiormente difficoltosa l’esecuzione del creditore pignorante.
Il tutto con l’elemento soggettivo della coscienza e volontà da parte del debitore di eludere il vincolo di indisponibilità sul bene.
Sul punto segnalo una successiva pronuncia della Cassazione penale, sez. VI, n. 27164 del 05/07/2011 secondo la quale “la vendita di un bene immobile effettuata dopo la trascrizione di un vincolo reale non può, di per sé, integrare sottrazione, non essendo efficace nei confronti del soggetto nel cui interesse è stato apposto il vincolo, occorrendo evidentemente, al riguardo, altre condotte aggiuntive, idonee a rendere eventualmente più difficoltosa la realizzazione delle finalità cui il vincolo stesso è predisposto”